l processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di
trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la
normativa vigente prevede:
• Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
• Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato
dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
• Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato
dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di
pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano
omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza
dell’Ordine Provinciale tramite: – posta ordinaria all’indirizzo: Corso Vercelli 120 28100 Novara
– Telefono: +393519785911
– posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@agronomiforestali-novara-vco.it
L’oggetto dell’accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le
vigenti disposizioni normative, di pertinenza degli Ordini Professionali Territoriali.
Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette alla segretaria, che ha la
gestione dei dati e che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web
entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In base alle modifiche introdotte da D.lgs. 97/2016 non è prevista la presentazione di eventuale riesame della richiesta al
titolare del potere sostitutivo.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza designato con Delibera del Consiglio dell’Ordine di Novara e VCO n. del 27/09/2021 è
il Dottore Agronomo Valter Porzio
FOIA (Freedom of Information Act)
CORSO VERCELLI,120 – 28100 NOVARA – Tel: +393519785911
e-mail : info@agronomiforestali-novara-vco.it ;
PEC: protocollo.odaf.novara-verbaniacusioossola@conafpec.it
www.agronomiforestali-novara-vco.it
Accesso civico generalizzato art.5 c.2, D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni
o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i
documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche.
L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento
dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento:
– posta ordinaria all’indirizzo: Corso Vercelli 120 28100 Novara
– Telefono: +393519785911
– posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@agronomiforestali-novara-vco.it
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse,
chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire
l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati
cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione
entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso
tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di
dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al
richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo
nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il
richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte
dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Dottore Agronomo Valter Porzio nominato nella
seduta del Consiglio dell’Ordine del 27/09/2021 Verbale n. 65
Registro degli accessi aggiornamento Giugno 2023